La presente è la bozza, ancora incompleta, della memoria che sarà depositata entro i termini innanzi alla Procura della Repubblica di Agrigento. come si può comprendere già dalle prime battute del presente atto, essa è non solo una memoria di difesa, ma in primo luogo una memoria di “accusa” in ordine all’anomalo comportamento dell’Autorità requirente che, in spregio di principi costituzionali e procedurali, ha mosso un’accusa totalmente priva di qualsivoglia fondamento.
La presente bozza viene diffusa già questa mattina ai giornalisti per dar modo ai medesimi di predisporre le domande e quant’altro ritengano utile, ai fini della partecipazione alla conferenza stampa odierna, già fissata per le ore 17,30, presso i locali del B&B “L’approdo”, siti in San Leone, Lungomare Falcone e Borsellino.
Al fine di garantire la situazione familiare della signora che a suo tempo ha presentato e rimesso la querela nei confronti del sottoscritto, della stessa verrà dato soltanto l’iniziale del cognome “D.”, unitamente al nome di fantasia, “Giovanna”. Mentre l’altra teste, cioè la sorella, verrà indicata con il nome di fantasia “Maria”.
Agrigento, 15 febbraio 2012
Avv. Giuseppe Arnone
Alla Procura della Repubblica di Agrigento
Proc. 4948/2011 a carico di Giuseppe Arnone
Memoria dell’imputato
Il sottoscritto, preliminarmente, osserva che da un esame – anche semplicemente superficiale – delle uniche dichiarazioni accusatorie, quelle della signora “Giovanna D.”, si evidenzia la totale infondatezza delle accuse che emerge, banalmente, dal contrasto tra quanto la signora Giovanna D. asserisce il 24 settembre al momento della querela e quanto la stessa dichiara, in 12 ore di esame testimoniale, innanzi al PM dott. Andrea Maggioni, in data 8 novembre 2011.
E per comprendere la chiarezza, la solidità e la incisività della presente Memoria, anche nella critica netta alla “strampalata” e infondata iniziativa giudiziaria, il sottoscritto ritiene di dover premettere che la netta difesa che qui si articola è anche funzionale alle esigenze di tutela del sottoscritto medesimo e della propria incolumità, a fronte della evidente situazione di sovraesposizione del sottoscritto (vedi per tutte le dichiarazioni del pentito Maurizio Di Gati, o il recente episodio dell’auto di un senatore trasportata nottetempo, da ignoti, innanzi al cancello della villa del sottoscritto in coincidenza con la richiesta e l’ottenimento del sequestro di un grande cantiere in odor di mafia): la denigrazione che l’avviso in questione viene a provocare, in modo del tutto ingiustificato, costituisce un indubbio elemento di preoccupazione, anche a fronte dei ruoli futuri che, con probabilità, il sottoscritto verrà chiamato a ricoprire.
Chi è esposto innanzi a poteri e interessi criminali in una terra come quella siciliana e ha subito vicende come quelle ruotanti attorno all’arresto della Sovrintendente Fiorentini nel 1996 e alla propria incriminazione per gravi reati, sulla base di testimonianze concordate e poi riconosciute dallo Stato italiano quali falsi, frutto di un accordo a delinquere, ha il dovere, in primo luogo nei confronti dei pochi congiunti e poi innanzi all’opinione pubblica di adottare, a propria tutela, ogni utile e limpida iniziativa. Iniziative quali ad esempio la presente, finalizzata a rigettare con nettezza accuse tanto infamanti quanto infondate, come quelle che vengono qui mosse.
Ciò premesso, ritornando al merito, la signora Giovanna D., in data 4 ottobre, in via del tutto autonoma aveva rimesso la querela nei confronti del sottoscritto, e ciò nella piena consapevolezza di aver agito, il 24 settembre, al momento della querela, in stato di “tilt”, come dalla stessa ammesso in un sms inviato all’avv. Arnone e in possesso della Procura della Repubblica.
Come di seguito si vedrà, appunto, già il confronto tra quanto la signora dichiara ai Carabinieri il 24 settembre in stato di “tilt” e quanto poi dichiara in data 8 novembre rispondendo alle domande del PM, evidenzia la totale e assoluta inconsistenza delle accuse in questa vicenda.
Poi vi è la mole dei documenti, nonché la testimonianza, dell’acquirente, signor F.G. e del presidente della Coop. “TRE S.”, che ulteriormente completano il quadro, confermando puntualmente quanto già spiegato dal sottoscritto al medesimo P.M. e ai Carabinieri.
Appare di tutta evidenza che la Procura della Repubblica di Agrigento sia, da tempo, “prigioniera” di una sorta di oggettivo “complesso”, che spinge l’Ufficio Giudiziario a muoversi con iniziative “bizzarre” e “strampalate”, che vengono ad avere rilievo mediatico, iniziative che devono comprovare all’opinione pubblica che la Procura di Agrigento, quantomeno nei suoi vertici, non nutre alcuna considerazione, apprezzamento e stima nei confronti di Giuseppe Arnone, ed anzi ritiene che tutto il mondo politico agrigentino, nessuno escluso, sia aduso a pratiche illegali e indecenti.
Il sottoscritto, invece, nutre apprezzamento per la ventata di efficienza e novità portata avanti rispetto a un quadro di oggettiva scarsa efficienza e immobilismo della gestione “De Francisci – Corselli”, dall’attuale gestione “Di Natale – Fonzo”: è sufficiente fare un raffronto dell’assoluto non utilizzo, da parte della precedente gestione della Procura, dello strumento delle intercettazioni telefoniche e ambientali nei processi per gravissimi reati contro la P.A., anche con connessioni a fatti di mafia, con l’attuale corretta ed efficiente attività investigativa.
Ed appare singolare al cittadino che una Procura della Repubblica che conferma con le sue indagini denunzie pubbliche e giudiziarie di Arnone e Legambiente, portate avanti da oltre un decennio nei confronti dei soggetti oggi finalmente colpiti, ritenga poi di porre in essere ogni sforzo, anche il meno sensato, per tentare di collocare Arnone e Legambiente dalla parte dei “cattivi”.
In tale quadro di oggettivo “complesso” si inserisce, senza ombra di dubbio, la “strampalata” e “bizzarra” iniziativa, assunta dal Procuratore Capo dott. Di Natale, alla fine dell’anno 2010, di aprire un procedimento penale a carico di Giuseppe Arnone, ritenendo che una breve intervista televisiva, rilasciata dal medesimo nei pressi dell’ascensore del quinto piano di Palazzo di Giustizia, intervista che aveva per oggetto il positivo impegno antimafia di Walter Veltroni, costituisse incredibilmente reato di “oltraggio di magistrato in udienza”. Salvo poi chiudere, istantaneamente, il procedimento penale così insensatamente aperto, con una richiesta di archiviazione nel corpo della quale, però, non si mancava di mettere nero su bianco una serie di giudizi e valutazioni, negativi ed impropri, a carico di Giuseppe Arnone. Di tutto ciò veniva dato, da provvidenziali “manine”, tutte interne al quinto piano di Palazzo di Giustizia, notizia alla stampa, consentendo in tal modo – con la “bizzarra” e “strampalata” iniziativa – di danneggiare gravemente e senza alcuna possibilità di difesa, l’immagine pubblica di Giuseppe Arnone.
Del pari, assolutamente “bizzarra” e “strampalata” è l’iniziativa di poco precedente a quella appena descritta, assunta con il medesimo spirito e con le medesime evidenti violazioni di norme e principi, dal Procuratore Aggiunto, dott. Ignazio Fonzo. Questi, avendo ricevuto un dettagliato esposto su carta intestata del consigliere comunale del Partito Democratico, Giuseppe Arnone – ove l’esponente politico denunziava e descriveva un’ampia serie di attività illecite facenti capo al Dirigente Comunale dell’Urbanistica, ing. Di Francesco – con una clamorosa svista scambiava l’esposto del politico quale istanza di una “parte processuale” e riteneva di attribuire alla stessa valore processuale e, quindi, di adottare un formale provvedimento di “rigetto”, innovando in tal modo prassi, norme e principi processuali.
Il provvedimento di rigetto – che, per quanto anomalo, avrebbe dovuto rimanere riservato – non veniva comunque mai notificato all’avv. Arnone, bensì diffuso, da altra provvidenziale “manina”, agli organi di stampa avversi ad Arnone.
In tale “tradizione” si inserisce l’odierna vicenda giudiziaria, finalizzata soltanto a recare danno a tutti. In primo luogo alla signora Giovanna D. e ai suoi familiari, trascinati al centro di una campagna elettorale e di uno scontro pubblico loro malgrado.
E va sottolineato, a codesto Ufficio Giudiziario – se non se ne fosse accorto, malgrado le querele proposte dallo scrivente – che il sottoscritto avv. Arnone è perseguitato dal giornale Grandangolo, il cui numero in atto in edicola, quello datato sabato 11 febbraio, dedica integralmente la prima pagina, dal primo all’ultimo articolo, ad attaccare e denigrare il candidato a sindaco di Agrigento Giuseppe Arnone, riportando anche in prima pagina la presente vicenda giudiziaria. Dedica integralmente la terza pagina al sottoscritto, riportando anche ampiamente la presente vicenda giudiziaria. Dedica al sottoscritto metà della seconda pagina, riportando ancora ampi stralci della presente vicenda giudiziaria, nonché un ulteriore “editoriale” in quarta pagina.
Nel numero immediatamente precedente, si potevano riscontrare ben quattro editoriali, tre dei quali firmati dagli pseudonimi “Eleuterio”, “Attila”, “Ulpiano”, nonché dall’avv. Salvatore Patti, editoriali ove si fa ampio riferimento alla presente vicenda.
Nei numeri precedenti, il medesimo giornale, unitamente ai siti “lavalledeitempli.net” e “grandangoloagrigento.it”, hanno dato amplissimo spazio, con titoloni scandalistici, alla presente vicenda.
Dunque, deve ritenersi che codesta Procura della Repubblica sia ben consapevole che l’aver formulato detto avviso ex art. 415 bis cpp, significasse anche danneggiare gravemente la serenità già sconquassata della famiglia della signora Giovanna D., della figlia minore, nonché del “focoso” figlio appena maggiorenne.
Ed ancora, detto avviso – così tanto dannoso quanto privo di sostanza giuridica e probatoria – reca anche un enorme danno alla stessa Istituzione Procura della Repubblica, che viene vista dai cittadini agrigentini quale una Istituzione impegnata, in questo momento, a entrare “a gamba tesa” in una delicatissima campagna elettorale.
E, ancor di più, in relazione alle giustificazioni che il sottoscritto è in condizione di fornire all’opinione pubblica – giustificazioni qual è anche il presente atto – codesta Procura della Repubblica viene vista come un Organo non in grado di svolgere, come il codice prevede e come i cittadini richiedono, la propria funzione investigativa, commettendo, come di seguito si dimostra, errori semplicemente banali ed elementari.
Il meno danneggiato da tutte queste “strampalate” iniziative, alla fine, finisce per essere il sottoscritto, già noto all’opinione pubblica per essere un personaggio estremamente scomodo, che da sempre ha lottato, vittoriosamente e con il consenso della gente, con esponenti del mondo giudiziario agrigentino e siciliano, abituati a tenere comportamenti ben distanti dai comandamenti della legge e dalle pratiche di buona giustizia.
L’opinione pubblica agrigentina e siciliana conosce gli scontri vittoriosi, anche nelle sedi giudiziarie, che il sottoscritto ha personalmente avuto con magistrati quali il sen. Rino Cirami, il Procuratore Capo Giuseppe Vajola, il dott. Stefano Dambruoso, il dott. Giuseppe Miceli, per citare solo i più noti. O, ancora, le fondatissime critiche mosse a magistrati quali il dott. Ignazio De Francisci, il dott. Claudio Corselli, la dottoressa Sara Marino, la dottoressa Laura Cameli, tutti oggi non più in servizio ad Agrigento.
Ed è sufficiente vedere le incredibili prescrizioni maturate anche per smarrimento di fascicoli all’interno della Procura della Repubblica – fascicoli relativi a procedimenti importantissimi – per comprendere quanto elevata sia la credibilità del sottoscritto, anche al confronto di importanti Istituzioni Giudiziarie.
Si invita il lettore ad andare a leggere – per tutti – gli atti dell’appalto truccato della Nettezza Urbana, pervenuto a sentenza di condanna di primo grado nel settembre 2011, a fronte della prima denunzia del sottoscritto del 1997, ossia di quattordici anni prima.
Il sottoscritto, peraltro, ha dato a codesta Procura ampia prova di rispetto e sobrietà, non utilizzando, neanche quando è stato colpito dalle “strampalate” iniziative di cui sopra, l’oggettiva situazione di scarsa compatibilità che può esistere tra il sottoscritto e il dott. Fonzo, avendo il sottoscritto ottenuto in Cassazione, quale difensore del giornalista Carlo Ruta (accusato di diffamazione in danno del dott. Fonzo) un successo che ha fatto perdere al dott. Fonzo il diritto a pretendere dal medesimo giornalista un risarcimento di ben 30.000 euro, già stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
Le parti che di seguito si riportano saranno oggetto di un riordino e ricollocazione nell’ambito della presente memoria, che – come già accennato – viene diffusa in questi termini funzionalmente alla conferenza stampa di oggi, per consentire ai giornalisti di prepararsi adeguatamente.
Già immediatamente, il sottoscritto intende rimarcare che da padre di famiglia, da persona equilibrata, riesce a inquadrare e a comprendere, seppur non a giustificare, la situazione nella quale ha agito la signora Giovanna D..
Come ulteriormente si evidenzierà di seguito e come la medesima ha riassunto al sottoscritto nei giorni dal 5 all’8 ottobre 2011 quella mattina la signora ha perso il controllo di se stessa perché travolta dagli avvenimenti. Veniva a sentirsi male nello studio del sottoscritto perché a digiuno dal giorno prima, non aveva ingerito neppure il caffè ed era stata molto provata dalla animata discussione intercorsa appunto tra le 8,30 e le 8,45 nello studio legale, ove per il digiuno e la tensione era praticamente collassata. Alla guida del proprio automezzo, ritornava nella propria abitazione a Monserrato, tranquillamente accompagnata dal sottoscritto con l’automezzo del medesimo al seguito. Rientrata a casa, la signora accusava un ulteriore malessere, seppur di entità più limitata, e confidava alla figlia quanto accaduto, ritenendo che il figlio maschio si trovasse ancora nel suo letto a dormire. Il figlio, invece, origliava la conversazione tra mamma e figlia, ne fraintendeva il contenuto, attribuiva il malessere della madre ad una inammissibile aggressione dell’Arnone nei confronti della madre, equivocava l’intera vicenda attribuendogli contenuti del tutto privi di senso, e usciva di corsa da casa, non volendo sentire ragioni, per vendicare il presunto torto subito dalla madre. La signora Giovanna D., percependo la scarsa serenità del focoso figlio, immediatamente chiedeva l’intervento dei Carabinieri, al fine di bloccare il ragazzo, impedendogli ogni azione. E nel suo evidente stato confusionale, mal consigliata da qualcuno, al fine di precostituire comunque una difesa al figlio, si recava presso la vicina Caserma dei Carabinieri di Villaseta, dichiarando di voler denunziare l’avv. Arnone. E mentre attendeva di essere chiamata, sopraggiungeva l’avv. Arnone, e dopo pochi minuti anche il figlio, accompagnato da due Carabinieri. Il figlio, appena entrato nell’atrio della Caserma, vedeva l’avv. Arnone di spalle e, sfuggendo ai Carabinieri, lo aggrediva, facendolo cadere a terra. A quel punto, la madre, sempre mal consigliata, riteneva che a tutela del figlio, che poteva incorrere in ulteriori guai giudiziari per aver aggredito Arnone innanzi ai Carabinieri, nella sua querela si lasciava andare, probabilmente perché ormai totalmente “nel pallone” e in stato confusionale per via del malessere e soprattutto degli incalzanti avvenimenti, ad una serie di menzogne in danno ad Arnone. Menzogne, peraltro, assolutamente documentali e, in parte, poi parzialmente rettificate dalla stessa Giovanna D.. Le medesima signora, poi confiderà all’Arnone di essere rimasta letteralmente in stato di choc e terrorizzata in quella sequenza di meno di un minuto nella quale prima vede il figlio entrare in Caserma tra due Carabinieri come se fosse stato tratto in arresto, poi sfuggire ai Carabinieri per saltare addosso ad Arnone.
Il sottoscritto, appunto, comprende lo stato d’animo della madre, comprende che la medesima sia andata “in tilt”, comprende le sofferenze patite dalla donna e nei confronti di quest’ultima mantiene il proprio atteggiamento sereno ed amicale. Al contrario, non comprende affatto le ragioni per le quali, a fronte di una vicenda chiarissima nei termini della sua inconsistenza, la Procura della Repubblica abbia voluto creare questo dannosissimo polverone che, come detto, nuoce prima alla signora – che vede messi in piazza tutti i suoi problemi familiari, anche di natura economica, nonché avuti con i propri familiari, madre e sorelle, con l’ex marito e anche per la crescita dei propri figli – ma anche alla stessa Procura della Repubblica, per le ragioni che qui si espongono.
Di seguito si evidenzieranno, analiticamente, tutta una serie di falsità. Ma qui vale la pena, a riscontro dello stato d’animo della donna che voleva tutelare a tutti costi il figlio, ricordare che la medesima, avanti al PM, racconta che il figlio ha aggredito l’avv. Arnone innanzi ai Carabinieri perché questi, l’avv. Arnone, si riporta testualmente, agiva “con fare provocatorio nei confronti di mio figlio, quasi lo sfidava”. Si tratta di un’altra clamorosa bugia, perché l’avv. Arnone era totalmente defilato e dava le spalle al figlio della signora Giovanna D., ai Carabinieri e alla signora stessa. Non solo, ma sempre nel medesimo passaggio, a pag. 12 in basso, la signora continua dicendo “io dissi ai Carabinieri di tenere mio figlio, perché avevo visto quanto lui era arrabbiato, loro non mi diedero retta e così mio figlio riuscì a raggiungere Arnone e a spingerlo per terra.” Anche questa parte del racconto è inventata. Tutto avviene nell’arco di pochi secondi, in quanto il giovane entra dal cancello accompagnato dai Carabinieri, vede l’avv. Arnone di spalle all’esterno della porta dell’edificio, e si lancia di corsa nel tentativo di colpirlo. E poiché Arnone è di spalle e non si avvede di queste manovre, subisce l’urto e cade per terra. Quindi nessuno sguardo di sfida. Ma questo è solo l’anticipo del festival di bugie che la signora Giovanna D., in stato di “tilt” o confusionale che dir si voglia, racconta prima innanzi ai Carabinieri, poi in parte anche innanzi al PM Maggioni.
E, a proposito del PM Maggioni il suo operato è largamente censurabile perché pur essendo in possesso di elementi che comprovano che la teste signora Giovanna D. sta mentendo, non ritiene di contestarglieli e di chiedergli i relativi chiarimenti. Un esempio per tutti: la signora dichiara di rimanere sorpresa, testualmente “molto contenta” per il fatto che quella mattina l’avv. Arnone le presti ben 300 euro e che non immaginava che Arnone avrebbe potuto prestarle tale somma, “perché solitamente, quando avevo bisogno, mi dava al massimo 50 – 80 euro”. Peccato che il PM aveva già l’sms ove l’avv. Arnone, acconsentendo alla richiesta specifica della Giovanna D. di aver prestati 300 euro, scriveva: “ok tranquilla, va bene trecento, ci vediamo al mio studio alle ore otto e trenta, è lì che ho i contanti”. La vicenda di questo sms, già agli atti sin dal primo giorno, è sufficiente sia per qualificare la teste Giovanna D., sia i metodi di indagine sin qui seguiti.
Il sottoscritto, con la presente memoria, intende anche ribadire e rimarcare a codesta Procura della Repubblica e, ancor prima e ancor di più, all’opinione pubblica agrigentina, la piena e totale inconsistenza delle accuse mosse con l’avviso di conclusioni delle indagini notificato in data 01.02.2012.
Dagli atti esaminati, e soprattutto dalle tematiche di indagine affrontate personalmente dal P.M. Dott. Andrea Maggioni, emerge con forza un profilo dell’attività professionale del sottoscritto che non risulta affatto chiaro al magistrato e che, con evidenza, lo ha indotto nel grave e deleterio errore costituito dall’avviso in questione nei confronti del sottoscritto.
Il Dott. Maggioni non riesce a comprendere e a fornire razionale giustificazione al comportamento del sottoscritto che, per oltre un anno, si è attivato, anche con prestiti, con risorse proprie, con propri interventi su imprenditori terzi finalizzati allo sconto di effetti, al fine di evitare che la complessa transazione, avente per oggetto la vendita del villino “D”, non andasse a buon fine, con danno per tutte le parti ed in primo luogo per la famiglia “D.”.
La circostanza certa – ossia quella che il sottoscritto si è adoperato con ogni mezzo al fine di evitare che il contratto venisse risolto per inadempimento – viene vista in termini di notevole sospetto, come pre condizione utile ad inquadrare fatti di estorsione, invero del tutto fantasiosi e privi di alcun riscontro.
La prima parte della presente memoria, quindi, è finalizzata a chiarire, fornendo riscontri documentali ed elementi di indagine di pronta e facile soluzione, il modo con il quale il sottoscritto intende da sempre la professione legale. E cioè, non come uno strumento per procacciarsi semplicemente il proprio reddito, nel rispetto delle norme deontologiche e giuridiche, bensì come uno strumento per realizzare il proprio sistema di valori ampiamente fondato su principi di solidarietà e di altruismo.
Un modo di intendere la professione, quindi, come agevolmente si dimostrerà con numerosi esempi e casi concreti, perfettamente in sintonia ed in simmetria con l’impegno politico e sociale dello scrivente.
I fatti riportati di seguito riassumono l’impegno professionale dello scrivente, ma servono anche per “illuminare” alcune delle affermazioni proferite dai testi di accusa di questo procedimento e non adeguatamente valutate, anzi ampiamente sminuite da Codesta Autorità Giudiziaria.
Ad esempio, a pag. 2 del verbale di s.i.t. in data 8 novembre 2011, della signora Giovanna D., costei afferma, a seguito di questa domanda del P.M.: DOMANDA “ Mi può fare qualche esempio di questi interventi a favore suo dell’avv. Arnone?” RISPOSTA “ E’ impossibile per me raccontare tutti gli interventi perché sono stati davvero innumerevoli; tra l’altro, alcune volte, Arnone scriveva delle missive al mio ex marito convincendolo a frequentare un po’ i miei figli. Comunque, in ultima analisi, posso dire con tranquillità che l’avv. Arnone è diventato come un padre per i miei figli”.
Nel passaggio successivo, la medesima teste riassume prestiti ricevuti dall’avv. Arnone “soprattutto a sostegno delle spese dei miei figli…. ”. Prima la teste riassume interventi operati dall’avv. Arnone per gravi problemi scolastici del figlio.
Più avanti si procederà a riassumere una serie di casi ove l’avv. Arnone ha tenuto atteggiamenti del tutto similari, cioè ha anticipato somme di denaro, ha lavorato in assenza di alcuna controprestazione, si è esposto personalmente, mettendo anche a rischio la propria incolumità fisica.
Qui immediatamente si ritiene di evidenziare, per facilità di lettura ai giornalisti in questa fase, alcune delle riscontrate falsità documentali che si appalesano sia nel verbale in data 24 settembre 2011, sia nel successivo verbale dell’8 novembre 2011.
La signora “Giovanna D.” già quando si reca presso i carabinieri la mattina del 24 settembre, per sporgere la querela nei confronti dell’avvocato Arnone, pone in essere una significativa quantità di falsità che qualificano la medesima nella sua totale inattendibilità.
Prima falsità
La falsità più grave di quel verbale l’abbiamo nella prima pagina in basso, ove si legge “questa mattina l’avvocato Arnone mi invitava a raggiungerlo presso il di lui studio, sito in Agrigento via Minerva n.5, per discutere la questione relativa al F. G. nei confronti di mio zio V. C..” Il racconto è assolutamente e documentalmente mendace perché, come si evince dall’sms prodotto dall’avvocato Arnone, già quel medesimo giorno 24 settembre l’incontro era avvenuto perché la signora “Giovanna D.” aveva chiesto all’avvocato Arnone un prestito di trecento euro per far fronte alle esigenze impellenti della figlia minore. L’sms scambiato dall’avvocato Arnone con la signora “Giovanna D.” è il seguente, sms, si ribadisce, acquisito dai carabinieri “ok tranquilla, va bene trecento, ci vediamo al mio studio alle ore otto e trenta, è lì che ho i contanti”. Come si evince dall’sms è la signora “Giovanna D.” che chiede il prestito di trecento euro, che assume l’iniziativa dell’incontro ed è l’avvocato Arnone che manifesta la sua risposta positiva e la disponibilità all’incontro.
Contrariamente a quanto falsamente racconta la signora “Giovanna D.”, l’incontro non avviene per discutere della vendita della villa, ma per il prestito.
Questo mendacio viene parzialmente corretto dalla signora “Giovanna D.” quando verrà sentita dal Pm l’8 novembre. Quell’ulteriore verbale avviene dopo che, in data 4 ottobre e giorni seguenti, l’avvocato Arnone e la signora “Giovanna D.” si erano riappacificati e l’avvocato Arnone aveva raccontato alla signora di aver prodotto ai carabinieri l’sms con il quale provava che l’incontro era avvenuto, sua richiesta della donna, ed era relativo alla concessione di detto prestito, la signora “Giovanna D.” quindi modifica radicalmente la precedente versione dicendo la verità sulle ragioni dell’incontro, cioè sul prestito richiesto ed ottenuto.
Seconda falsità
Dopo la suddetta prima falsità relativa al motivo dell’incontro presso lo studio legale dell’avv. ARNONE, la signora “Giovanna D.” mente ancora, operando una ricostruzione dell’incontro medesimo largamente inventata. La signora “Giovanna D.” omette completamente di raccontare che, entrata nello studio dell’avvocato Arnone, il medesimo avvocato, con la consueta cortesia, si reca presso la scrivania ed estrae i trecento euro che consegna alla signora che li mette nella sua borsa. Di tutto ciò la signora “Giovanna D.” nel verbale della querela non fa riferimento e anzi falsamente dichiara che dentro lo studio l’unica questione affrontata era quella della richiesta con metodi molto aggressivi, richiesta formulata dall’avvocato Arnone affinchè la medesima “Giovanna D.” firmasse “una dichiarazione in cui mi impegnavo di mantenere il medesimo Arnone nella questione citata” cioè nella vendita della villa.
Anche tutto ciò è falso, in quanto l’avvocato Arnone non aveva alcun motivo per richiedere una simile firma considerato che: a) da un lato era già legale di fiducia della signora “Giovanna D.” e ciò risultava da tutti gli atti, l’ultimo dei quali inviato nella qualità all’avvocato A. M. G., in data 1 agosto 2011; 2) solo un folle o un ignorante può chiedere in modo estorsivo o con costrizione un mandato professionale legale, poiché tale mandato è revocabile in ogni momento e quindi non vincola minimamente la parte che conferisce il mandato a mantenerlo: un cittadino può conferire questa mattina l’incarico legale con relativo mandato al professionista X rimanendo per legge assolutamente libero di revocare il mandato in qualsiasi momento, cioè anche due ore dopo averlo conferito.
Terza falsità
Altra menzogna che si evidenzia da quel verbale è quella secondo cui l’avvocato Arnone avrebbe preteso la firma della dichiarazione, aggredendo fisicamente la signora addirittura tentando di darle una testata. Si è in presenza dell’invenzione più pura perché l’avvocato Arnone non aveva nessuna dichiarazione da farle firmare, non aveva predisposto nessun atto e l’incontro era avvenuto solo e soltanto per consegnare alla signora i trecento euro richiesti.
Quarta falsità
Nella sua attività di invenzione, la signora si inventa di sana pianta che l’avvocato Arnone le avrebbe dato uno schiaffo in corrispondenza dell’orecchio destro e questo schiaffo avrebbe provocato un tremore in tutto il corpo ed a seguito dello schiaffo l’avvocato Arnone si preoccupava ed offriva alla signora un bicchier d’acqua. Le cose sono andate in modo del tutto diverso. L’avvocato Arnone rimprovera la signora aspramente perché questa prima offende il medesimo avvocato, dicendo che l’avvocato Arnone non faceva più i suoi interessi bensì quelli dei signori F., poi comunica all’avvocato Arnone che, sentendosi tradita da tutti, sia dai suoi familiari, dalle sorelle, dal fratello e dalla madre, sia dall’avvocato Arnone, la signora intende rinunciare all’eredità paterna, cioè ai circa quarantamila euro che le spettano quale introito dalla vendita della villa ai signori F. e che preferisce morire di fame lei e i suoi figli piuttosto che avere i soldi della vendita.
L’avvocato Arnone, a quel punto, la prende per il braccio e la rimprovera aspramente richiamandola ai doveri di mamma. La signora, a quel punto, ha un mancamento, si sente venir meno e nell’immediatezza dei fatti spiegherà all’avvocato Arnone che il mancamento è dovuto al fatto che la sera prima non ha cenato e che la mattina non ha neanche preso il caffè e ciò per via della sua particolare situazione economica. L’avvocato Arnone le fa bere dell’acqua miscelata con lo zucchero, le offre un cucchiaino con lo zucchero, apre la confezione di cornetti che aveva acquistato per la sua famiglia e fa mangiare alla signora un cornetto per farla riprendere, visto l’evidente calo degli zuccheri che ne ha provocato una sorta di collasso.
Quindi l’avvocato Arnone convince la signora ad attendere un quarto d’ora prima di andar via per essere certo che il collasso di cui ha sofferto poco prima per via del digiuno e della tensione non debba ripetersi durante la via di ritorno a casa. E, per tranquillità, l’avvocato Arnone comunica alla signora che la scorterà con la propria auto sino a Monserrato per essere certo che il malessere non abbia a ritornare.
La signora racconta una versione ampiamente falsa di questi avvenimenti. Non solo, ma è del tutto pacifico che la traccia che la signora riporta sul braccio sinistro della ferma stretta dell’avvocato Arnone nella parte alta del braccio, ben sopra il gomito, è la classica stretta estranea e diversa da qualsivoglia tentativo di percosse, ma è una stretta del braccio classica di chi ha l’unico obiettivo di scuotere l’altra persona per farla rinsavire senza alcun tentativo di percosse o violenza.
Di seguito alcuni episodi “illuminanti” della attività professionale dell’avv. Arnone, episodi peraltro aventi diversi profili di similitudine con l’odierna vicenda.
a) L’avv. Arnone ha assunto la difesa della signora F., madre di due bambine, di cui una con seri problemi di salute, nell’ambito di una vasta serie di contenziosi col coniuge separato, coniuge oggi sottoposto a procedimento penale per gravi reati a sfondo economico in danno della ex moglie. L’avv. Arnone, in questa vicenda, ha persino anticipato alla signora le somme che questa doveva corrispondere ai legali che l’avevano assistita in una causa al nord Italia. L’avv. Arnone ha anticipato anche tutte le spese per i viaggi per le varie cause che si sono celebrate, in relazione a questo contenzioso, a Roma, Palermo e al nord Italia. Data la particolarità della vicenda, malgrado cinque anni di contenziosi, l’avv. Arnone non ha richiesto alcuna retribuzione. Nell’ambito di questa vicenda, l’avv. Arnone ha anche subito minacce di morte da parte del coniuge, nonché denunzie e querele in prima persona. Questa vicenda è trattata, dal punto di vista penalistico, dal P.M. dott.ssa F..
b) L’avv. Arnone ha assunto, da un paio di anni a questa parte, la difesa della signora F. e delle figlie I. e J., nonché del marito S. . Costoro hanno subito aggressioni, pestaggi e minacce, con connessi ricoveri in ospedale. Nell’ambito di questa vicenda, l’avv. Arnone non solo non ha preso alcuna retribuzione, ma risponde, quasi quotidianamente, a telefonate dei propri assistiti con la chiamata a carico del destinatario. Le controparti dei suddetti coniugi e delle ragazze, sono noti esponenti di famiglie ruotanti a Cosa Nostra di Villaseta. Questa vicenda, invece, è trattata dal P.M. dott. S..
c) La vicenda che adesso si riassume è tragica, perché la persona assistita dall’avv. Arnone oggi è deceduta, in circostanze drammatiche. Si tratta dell’ex tipografo R.C., amico personale di Arnone, che lo stesso ha assistito nelle sue vicende giudiziarie legate all’alcolismo che lo ha portato alla morte in un incidente stradale. Il sig. R.C. era, a seguito di un patteggiamento, alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione in C. da Le Dune. La notte di fine anno del 2007, nelle vicinanze della villa ove il detenuto era agli arresti, si svolge un veglione. Un automobilista, accompagnato da amici, posteggia l’auto innanzi al cancello del detenuto. Quest’ultimo, in un raptus di fastidio, esce dal cancello e taglia le quattro ruote dell’automezzo. L’incauta operazione viene osservata a distanza dal proprietario del mezzo e dagli amici, che lì per lì non comprendono cosa stia avvenendo. Scoperto alla fine del veglione il danno ed avendo individuato il suo autore, uno degli amici che avevano assistito al fatto, ricollega R.C. con l’avv. Arnone. Se si fosse proceduto alla denunzia, R.C. sarebbe stato accusato di evasione, di danneggiamento ed altro ancora. Per evitare la denunzia, il proprietario dell’automezzo il risarcimento del danno delle ruote tagliate al fuoristrada. Ovviamente, il danno è stato pagato dall’avv. Arnone. Quale teste di questa vicenda, si indica il dott. C.C., mentre il ruolo di difensore gratuito dell’avv. Arnone a beneficio del sig. R.C. è facilmente individuabile dagli archivi di codesta Procura.
d) Quanto si evidenzierà adesso, invece, attiene ad una vicenda per la quale l’avv. Arnone ha definitivamente perso una cifra pari o superiore a seimila euro, anticipando alcuni affitti ad un ristoratore che stava subendo lo sfratto. A Natale del 2008 l’avv. Arnone viene contattato dal titolare del ristorante pizzeria V., sito in un posto panoramico della Valle dei Templi. Il ristoratore e la moglie sono disperati perché hanno ricevuto uno sfratto per morosità. Prendendo per buone le promesse del ristoratore e della moglie, secondo cui entro breve avrebbero ottenuto il pagamento di loro crediti da agenzie viaggio e soprattutto confidando sullo storico avviamento del locale, l’avv. Arnone ha pagato, dal suo conto corrente, un primo affitto per evitare lo sfratto imminente, nelle mani dell’avvocato della controparte, G.L. e poi il secondo, il terzo ed il quarto, confidando che comunque, con i festeggiamenti delle prime comunioni e poi con la stagione estiva, il turismo etc. il locale si sarebbe ripreso. In effetti, da maggio in poi il locale vive una stagione di ripresa per poi subire lo sfratto in autunno ed il ristoratore e la moglie spariscono da Agrigento. La prova della estrema generosità o grande dabbenaggine di Arnone nel fidarsi nella capacità di ripresa economica del ristoratore, possono essere agevolmente fornite dall’avv. G.L., nonché dagli assegni che Arnone ha rilasciato nelle mani del suddetto avvocato.
e) Qualche anno addietro, la famiglia del’avv. Arnone fruiva delle prestazione di una colf polacca, tale I.. I. conoscendo i principi dell’avv. Arnone, conduce nel suo studio un lavoratrice polacca, cinquantenne, tale J., con gravi problemi di salute, che ha subito episodi di sfruttamento lavorativo da parte di una panineria del lungomare di San Leone. L’avv. Arnone si occupa del caso, prima tenta di risolverlo per le vie bonarie, poi la vicenda ha il suo epilogo innanzi all’Ispettorato del lavoro. La lavoratrice ottiene una cifra superiore ai diecimila euro. Chiede all’avv. Arnone qual è il suo compenso, che l’avv. Arnone lascia nelle mani della lavoratrice. Dopo alcuni mesi, sei o sette, la lavoratrice chiama l’avv. Arnone, gli dice di essere disperata perché ha inviato quelle somme ai figli in Polonia, ma adesso ha perso il lavoro ed il proprietario della casa la sta per sfrattare. Le serve, con urgenza, un prestito di mille euro, per non essere cacciata dalla casa. Da una visura del conto corrente di Arnone, è facile riscontrare l’assegno di mille euro, mai restituito a beneficio della polacca J..
f) L’avvocato Arnone assiste, innanzi al tribunale di un capoluogo della zona orientale della Sicilia, una signora che ha subito un intervento chirurgico a seguito del quale è rimasta paralitica. Non solo l’avvocato Arnone per la causa non ha chiesto alcun compenso per le prestazioni sinora svolte da tre anni a questa parte, non solo l’avvocato Arnone ha accompagnato col proprio automezzo e a proprie spese la signora nelle visite dei consulenti presso un’università della Calabria nonché a Palermo, ma l’avvocato Arnone ha anche anticipato dal proprio conto corrente le somme necessarie, oltre duemila euro per i vari esami diagnostici- elettromiografia, risonanza magnetica, tac – utili per la causa di risarcimento.
g) Nel 2005 l’avvocato Arnone ha assunto, in grado di appello, la difesa di alcune delle vittime di un devastante incidente stradale accaduto nel 1978 a Palma di Montechiaro (un tir investì una ventina di persone ferme ad attendere l’autobus, provocando cinque morti e una dozzina di feriti gravissimi). L’avvocato Arnone per questa famiglia di contadini maltrattati dalla giustizia non solo non ha preteso nulla, ma ha pure anticipato le spese vive per iscrivere a ruolo la causa in Cassazione;
h) Sempre per comprendere come l’avv. Arnone intende la professione, è utile riassumere la vicenda del presunto pedofilo di Vittoria, poi assolto con formula piena. Nel 2005 l’avv. Arnone riceve al suo studio la visita di un falegname di Vittoria accompagnato dall’anziano padre. Il falegname è accusato di fatti di pedofilia in danno del figlioletto di due anni. I due, il falegname e l’anziano padre, spiegano di essere venuti da Vittoria ad Agrigento perché il figlio era innocente ed erano alla ricerca di un avvocato bravo tale da provare l’infondatezza delle gravissime accuse. L’avvocato Arnone si studia il fascicolo, ritiene l’imputato vittima di accuse false e calunniose ed accetta di difenderlo.
Essendo l’imputato povero la difesa viene assunta con il gratuito patrocinio, istituto che nel caso di procedimenti fuori dal distretto della corte d’appello non prevede neanche il rimborso delle spese di benzina, di trasferta e di missione. Non solo ma individua due bravissimi consulenti di Palermo che accettano pure di prestare la loro opera col gratuito patrocinio. Dopo cinque anni di processo il tribunale ha assolto l’imputato con formula piena dopo una camera di consiglio di dieci minuti. Inutile far osservare che normalmente processi così impegnativi per reati per i quali la condanna devasta definitivamente la vita della persona accusata, vedono il legare assumere la difesa a fronte di compensi, molto rilevanti. A riscontro di quanto appena esposto si invita la procura a richiedere gli atti del gratuito patrocinio e della sentenza al tribunale di Vittoria, imputato G.R.
i) Fa il paio con la vicenda sopra riassunta la difesa assunta da Arnone in una molteplicità di procedimenti penali nei confronti del giornalista C. R.. Anche in questo caso i processi si sono tenuti a Messina, a Modica, Catania, a Vittoria ecc… e l’avvocato Arnone ha prestato la sua opera con il teorico gratuito patrocinio rimettendoci pure le spese di benzina. Anzi in un processo a Modica, ove il giornalista era imputato di calunnia, inizialmente l’avvocato Arnone aveva rifiutato di assumere l’incarico, invitando il giornalista a rivolgersi ad un legale del posto. Dopo un anno e mezzo il processo si era messo molto male e l’avvocato Arnone è stato costretto, per un dovere morale, ad assumere la difesa e a recarsi a Modica. Ove con nuove indagini difensive e nuove produzioni ha ottenuto l’assoluzione dell’imputato.
Questo è il profilo professionale del professionista avvocato Giuseppe Arnone e tale profilo professionale è assolutamente coerente con gli avvenimenti dell’odierna vicenda giudiziaria.
Come si è appena visto non è un fatto isolato che l’avvocato Arnone anticipi somme ai suoi clienti in difficoltà.
Andiamo adesso alle ragioni degli interventi economici finalizzati a mantenere in piedi la transazione tra il creditore cooperativa Tre Stelle e i signori “D.”, nonché il contratto di vendita tra i i signori “D.” e gli acquirenti F..
Dunque l’avvocato Arnone nel dicembre 2009 conclude il preliminare di vendita tra gli acquirenti F. e i venditori, i signori C. e “D.”, ove C. V. è il titolare dell’immobile acquisito mediante atto simulato di vendita da parte degli eredi, i signori “D.” Detti eredi e precisamente la vedova e i figli, per sfuggire al creditore cooperativa “Tre S.”, vendono ad un prezzo irrisorio la villa di San Leone Maddalusa e altri beni di poco valore al signor C. V., loro stretto congiunto. Il creditore, cooperativa “Tre S.” impugna la vendita perché simulata chiedendone l’annullamento. Ed in realtà risulta inconfutabilmente chiaro, trattandosi di vendita tra congiunti a prezzo irrisorio, che si tratta di vendita simulata. Poi, a dicembre 2009, la cooperativa accetta di ridurre le sue richieste a soli centocinquantamila euro a fronte del risarcimento che i signori “D.” dovevano pagare, di importo ben superiore ai duecentomila euro. La villa liberata dalla pretesa della cooperativa può essere venduta a trecentodiecimila euro ai proprietari confinanti, i fratelli imprenditori, signori F. si impegnano a pagare centocinquantamila euro direttamente alla cooperativa, che sarà così saldata nonché centosessantamila euro agli eredi “D.”.
Tutti questi accordi rischiano di saltare perché i signori F., alle scadenze convenute non sono in grado di effettuare i pagamenti previsti. La cooperativa è disponibile a venire incontro, purché sia messa in condizioni di onorare gli impegni che a sua volta, detta cooperativa, ha assunto con l’impresa che deve effettuare delle riparazioni. La cooperativa per dilazionare l’incasso dei pagamenti e venire incontro ai F., chiede che il sottoscritto, avv. Arnone, svolga una sorta di ruolo di garante dei signori F. medesimi: in caso contrario, la stessa cooperativa riprenderà la causa e farà vendere la casa all’asta dal tribunale.
Ma se salta l’accordo e la casa verrà venduta all’asta, il tribunale farà prima demolire le parti abusive, cioè l’intero piano superiore e un terzo del piano terra, e trattandosi di edificio fatiscente, sottratte le spese di demolizione rimarranno solo alcune decine di migliaia di euro a parziale pagamento della cooperativa.
Se salta l’accordo la cooperativa incasserà meno dei centocinquantamila euro previsti, i F. non otterranno nulla e soprattutto i signori “D.” rimarranno senza villa e senza un quattrino. A questi ultimi rimarranno soltanto “gli occhi per piangere”.
Ed a proposito di pianti è utile a questo punto fare un passo indietro. Come si dirà più avanti il sottoscritto è rimasto molto colpito dalla sofferenza, vere e proprie lacrime e sindromi depressive, vissute dalla signora “Giovanna D.” quando il sottoscritto ha comunicato che la villa era comunque persa, perché la cooperativa avrebbe certamente vinto la causa di simulazione, in quanto non vi era alcuna possibilità di dimostrare che lo zio aveva effettivamente acquistato l’immobile. Grande sofferenza perché quella villa racchiudeva i ricordi di una vita, dalla fanciullezza ai rapporti col padre defunto, ai primi giochi con i figlioletti, rappresentava l’unità della famiglia, l’unico hobby della signora, quello delle piante, un minimo di sicurezza economica. Tutte cose queste che colpiscono chi agisce, come lo scrivente, sulla base di principi di umanità e solidarietà.
In tale quadro per realizzare gli interessi di tutti il sottoscritto, fortemente sollecitato sino a settembre 2010 da tutti i signori “D.”e dopo la fine del 2010 dalla signora “Giovanna D.” si è attivato per fare in modo che i F., se pur con notevole ritardo, effettuassero i pagamenti alla cooperativa. E per aiutare i F. in parte il sottoscritto ha fatto ricorso a risorse proprie, cioè affidi ottenuti dalle banche, in parte ha fatto ricorso a conoscenti imprenditori che hanno scontato effetti ai signori F., in parte ha fatto ottenere fidi a tempo ad un amico dei F. e in parte ha utilizzato un prestito di un proprio familiare.
Quest’attività di anticipazione di somme veniva scaglionata nel tempo, nel senso che la cooperativa metteva alle strette F. per avere almeno un ulteriore acconto di dieci o ventimila euro, il sottoscritto aiutava i F. procedendo al pagamento con le modalità sopra indicate. I signori F. restituivano, dopo alcune settimane, le somme ad Arnone che, dopo qualche tempo, era costretto ad attivarsi per ripetere l’operazione. Quindi Arnone, per salvare il contratto e la transazione in corso, è stato impegnato ad effettuare più anticipi che via via venivano restituiti per poi essere nuovamente anticipati.
Come già accennato quest’attività di Arnone per una prima fase è stata richiesta da tutti, come prova anche la circostanza del piccolo prestito effettuato da Arnone per complessivi duemila e cinquecento euro nell’estate del 2010 alla sorella “Maria D.”. Costei chiedeva che i F. le dessero un piccolo acconto poiché la medesima, facendo conto incautamente sul regolare pagamento delle somme da parte dei F., si era indebitata per affittare una casa. I F. non erano in grado di anticipare alcunché in quell’estate 2010 e la medesima chiese ad Arnone di anticipargli quelle somme.
L’avv. ARNONE opera la sua scelta di grande e coinvolgente impegno per garantire il buon fine dei contratti di transazione e di vendita tra la Coop. TRE S., gli acquirenti F. e la famiglia “D.”anche per i fatti, emotivamente rilevanti, che qui immediatamente si riassumono.
L’Avv. ARNONE ha vissuto nel proprio studio la grande sofferenza, innanzitutto della signora “Giovanna D.”, innanzi alla comunicazione che la causa che la Coop. TRE S. aveva intentato per far riconoscere la simulazione della vendita della villa da parte degli eredi del defunto signor “D.” allo zio materno C. V., era destinata ad avere un esito totalmente a favore della Cooperativa e che, quindi, il Tribunale di Agrigento avrebbe messo a disposizione la villa per la soddisfazione delle pretese della Cooperativa creditrice. In linguaggio molto chiaro, l’avv. ARNONE aveva avuto modo di spiegare alla signora “Giovanna D.” che la villa era destinata ad essere perduta, per pagare il risarcimento alla Coop. TRE STELLE. Aveva toccato con mano la grande sofferenza della signora “Giovanna D.”, le copiose lacrime della medesima, per la quale quella villa – secondo le sue parole, reiteratamente ripetute – rappresentava letteralmente un pezzo del suo cuore, ricco di ricordi.
Per la donna, quindi, la villa era il luogo dei suoi momenti più felici, del rapporto con il padre quando era ancora ragazza, delle vacanze con i figli ancora in fasce.
Un giorno la signora “Giovanna D.”, dovendo discutere di tali vicende della villa, ritenne opportuno mostrare all’avv. ARNONE persino le foto che ricostruivano la piccola storia dell’intera famiglia all’interno di quell’immobile.
Anche quest’aspetto, umano e molto toccante, ha contribuito a far sì che l’avv. ARNONE si determinasse a fare di tutto perché, quantomeno, la dolorosa vendita della villa di famiglia consentisse in primo luogo alla signora “Giovanna D.”, un minimo di serenità economica in questa delicata fase della sua vita, quando doveva portare a termine, sostanzialmente da sola, la crescita dei suoi figlioli.
E’ questa la ragione per la quale, pur innanzi a comportamenti gravemente indecenti nei confronti del sottoscritto e degli stessi acquirenti F. – come quelli tenuti a fine anno 2010 dalle sorelle signora “Maria D.” e signora “P.D.” – l’avv. ARNONE acconsentiva alla richiesta della signora “Giovanna D.” (e, sotto profili diversi ma coincidenti, della Coop. TRE S.) di continuare a mantenere l’impegno affinché andasse quantomeno a buon fine la transazione con la Cooperativa.
I pagamenti alla Cooperativa rappresentavano la questione più delicata, perché era la Cooperativa l’unico soggetto che poteva, se insoddisfatta, mandare all’asta la villetta, facendo perdere ogni introito ai signori “D.”
Poi, va anche evidenziato che l’avv. ARNONE sentiva una sorta di obbligo morale per il ruolo avuto dalla stessa signora “Giovanna D.” nella clamorosa vicenda giudiziaria della villa abusiva di C. S.. Anche rispetto a questa vicenda, la SIGNORA “GIOVANNA D.” aveva subito persecuzioni, ritorsioni, intimidazioni, da parte in alcuni casi da soggetti individuati e, in altri casi, da ignoti. E l’avv. ARNONE, però, sotto un profilo professionale, aveva ottenuto dalla vicenda S. e dalla relativa costituzione di parte civile quale legale, il diritto ad una parcella molto, molto congrua, superiore ai 100.000 euro.
Queste sono le ragioni per le quali una persona come l’avv. ARNONE, di suo molto altruista, sensibile e attiva, aveva preso a cuore la vicenda della vendita dei signori “D”.
Illustre Procuratore,
è facile dimostrare lo stato confusionale della signora “Giovanna D.” durante le SIT dell’8 novembre 2011, quando è stata interrogata dalla S.V., P.M. Andrea Maggioni e da due graduati dei Carabinieri.
Interrogatorio iniziato alle ore 10,35 del mattino e conclusosi alle ore 23,00, cioè dopo oltre 12 ore, interrotte soltanto da una breve pausa per il pasto.
Qui di seguito si vengono a enumerare le falsità, alcune delle quali documentali, che si leggono nel predetto verbale dell’8.11.2011.
Le falsità verranno prima illustrate, enumerandole e quindi, si chiederanno successivamente gli atti di indagine utili a chiarimento delle medesime falsità. Chiarimento ulteriormente supportato da un dovere morale che il sottoscritto avverte, consistente nel volere impedire che tali falsità possano generare conseguenze penali in ordine al reato di false informazioni al PM a carico della signora “Giovanna D.”.
Già sin d’ora si rimarca la richiesta di porre in essere una serie di atti di indagine con un nuovo esame della signora “Giovanna D.”, finalizzato a raccogliere ulteriori e sovrabbondanti elementi di prova a favore della totale inconsistenza delle accuse mosse al sottoscritto.
PRIMA FALSITA’
La prima falsità può leggersi in risposta alla prima domanda, nella prima pagina, e consiste sia nella data in cui la signora colloca la conoscenza con l’avv. ARNONE (1997), sia soprattutto la “circostanza”, del tutto falsa, secondo cui l’avv. Arnone difese la medesima signora “nella causa civile poi instaurata avanti al Tribunale di Agrigento” contro l’ex sindaco di Agrigento, C. S, per motivi di contrasti tra vicini.
La signora verbalizza le seguenti affermazioni, totalmente false e caratterizzate anche da una certa “malizia”, frutto forse di un equivoco con i verbalizzanti. Si riporta di seguito, testualmente, la dirompente bugia: “Al riguardo preciso che l’oggetto della causa era il protrarsi abusivamente di parti del villino di S. nella mia proprietà. Non so dire di preciso come si sia risolta questa controversia. So per certo che almeno parzialmente vi è stato un ripristino dei luoghi e, con altrettanta sicurezza, che mai ho ricevuto un risarcimento dei danni. Di questa causa se n’è occupato l’avv. ARNONE.”
L’avv. Arnone ha conosciuto la signora “Giovanna D.” nel dicembre dell’anno 2000. Prima ne ignorava l’esistenza.
La causa civile tra S. e la signora “Giovanna D.” avviene molto prima di quel periodo, tra il 1998 e il 1999. Il sottoscritto è a conoscenza di quella causa perché è stata ricostruita nell’ambito del noto processo penale della villa abusiva di S., in cui il sottoscritto rappresentava la parte civile Legambiente.
Il sottoscritto ricorda questa causa civile per un particolare, estremamente significativo, a carico di S.: nella causa civile e nei successivi accordi (fatti cui il sottoscritto è totalmente estraneo) compariva quale controparte dei signori “D.” il cognato di S., tale G. G., che era solo un “paravento” utilizzato per nascondere la vera proprietà in testa alla famiglia del sindaco in carica C. S.. La “malizia” nella risposta riportata dalla signora “Giovanna D.”, risposta funzionale a mettere con la falsità in cattiva luce ARNONE, consiste nel dichiarare di non sapere neanche come si è conclusa quella causa e di non aver ricevuto alcun risarcimento del danno. Affermazioni che mettono in cattiva luce l’avv. Arnone, come se questi fosse aduso a nascondere alla signora “Giovanna D.”gli esiti giudiziari, e come se fosse possibile, per la signora “Giovanna D.” medesima, che l’avv. ARNONE avesse tenuto un comportamento torbido e non corretto relativamente al risarcimento del danno. Risarcimento, appunto, non ottenuto in un quadro di disinformazione da parte del proprio difensore.
Non ci si stanca di ribadire che tutto ciò è falso, dalla A alla Z. Il tasso di veridicità delle affermazioni sopra commentate è pari a quelle del mitico asino che dispiegava le ali e si librava in volo.
SECONDA FALSITA’
La seconda falsità è contenuta nella seconda risposta. E poiché, come nel primo caso, si tratta di falsità documentali, che il sottoscritto si spiega quali frutto di stress, tensione, depressione e stato confusionale. La signora “Giovanna D.” dichiara che l’avv. ARNONE ha seguito, per suo conto, dal 1997, la causa di separazione con il marito. La signora si è separata nel 1997, mediante una procedura consensuale, in ciò assistita da un noto professionista di Raffadali, l’avv. G. I. M., come risulta dalla Sentenza di separazione. L’avv. ARNONE si è solo occupato, dalla primavera – estate dell’anno 2004, cioè ben sette anni dopo la separazione, di far letteralmente raddoppiare l’assegno di mantenimento per i figli e di definire la procedura del divorzio.
A pag. 2 in basso del medesimo verbale, può leggersi un’altra falsità: la signora “Giovanna D.” ricostruisce che ha ottenuto dall’avv. ARNONE dei prestiti, prestiti a sostegno delle spese per i figli, che la signora otteneva anche dai suoi colleghi d’ufficio.
La signora, poi, testualmente afferma: “Preciso che mentre ai miei colleghi non ho mai restituito alcunché, perché loro non me li chiedevano indietro, all’avv. Arnone, invece, ho restituito tutti i soldi che lui mi ha prestato per il sostenimento della vita dei miei figli. A questo proposito, ricordo che nel febbraio 2011 ho fatto un assegno di 3.500 euro regolarmente incassato dall’avv. ARNONE per tutti i prestiti che lo stesso aveva fatto nei miei confronti.” Anche lì le cose stanno in modo diverso, grandemente diverso, com’è agevole accertare.
All’inizio dell’anno solare 2011, lo scrivente – avendo anticipato delle somme per il pagamento alla Coop. TRE S. di una parte delle rate, e dovendo far fronte a vari altri impegni, anche con la stessa Cooperativa, che a sua volta era fortemente pressata dal suo creditore, cioè dall’impresa che stava eseguendo i lavori per conto della stessa – otteneva dall’istituto di Credito Cooperativo, Banca ….. sito in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento, l’apertura di numero tre fidi, uno a proprio nome, uno a nome della propria amica G. A. e uno a nome della stessa signora “Giovanna D.”, fidi (scoperture in conto corrente da 5.000 euro ciascuna) che venivano anche utilizzati per le esigenze dei pagamenti alla Cooperativa, nonché per far fronte alle esigenze della signora “Giovanna D.” e dei suoi figli. E’ facile ricostruire in questi termini la vicenda, escutendo il direttore dell’istituto di credito e la stessa signora “Giovanna D.”, oltre alla signora G. A..
Non solo, ma come dimostra il prestito concesso dal sottoscritto la mattina del 24 settembre 2011, cioè in occasione della cosiddetta “aggressione estorsiva”, dopo quella data del febbraio 2011 il sottoscritto ha continuato a prestare piccole somme di denaro alla signora “Giovanna D.”, a titolo esclusivamente amicale.
Non solo, ma sia lo scrivente avv. ARNONE, nelle dichiarazioni spontanee innanzi ai Carabinieri, sia la stessa signora “Giovanna D.” (a pag. 8 del verbale che qui si commenta), riportano il medesimo sms, ove l’avv. ARNONE – dopo aver scritto testualmente all’indirizzo della signora “Giovanna D.” “Cerca di finirla, non ti capisco proprio, sei solo inutilmente offensiva e urtante” – fa esplicito riferimento ai “soldi che ti ho anticipato per la Cooperativa”.
Risulta, pertanto, del tutto pacifico che la signora “Giovanna D.” ha fornito una ricostruzione contraria al vero relativamente al suo rapporto economico con l’avv. ARNONE in relazione anche all’assegno da 3.500 euro e alla circostanza di avere “restituito tutti i soldi che lui mi ha prestato per il sostentamento della vita dei miei figli”.
E qui, a difesa della dignità della signora “Giovanna D.”, è opportuno ribadire che il sottoscritto ha effettuato quei prestiti, o meglio quelle anticipazioni, liberamente e per due ragioni: la prima è che i signori F., acquirenti dell’immobile, avevano sempre prospettato che la loro difficoltà economica si sarebbe positivamente risolta nell’arco dei mesi. Per cui, quando (estate 2010) lo scrivente ARNONE presta, ad esempio, i 2.500 euro all’altra signora “Maria D.” lo fa nella convinzione che i F. saranno in grado di restituire anche queste somme nell’arco di alcune settimane, o al più di un paio di mesi.
Lo stesso avviene per quanto riguarda la signora “Giovanna D.” nei confronti della quale l’avv. ARNONE effettua le anticipazioni delle centinaia di euro che alla medesima necessitano, di solito in coincidenza con la fine del mese, nella convinzione che nell’arco di poche settimane i F. saranno, come promesso dai medesimi, in condizione di pagare il dovuto alle signore “D.” e quindi ARNONE potrà rientrare dei propri prestiti. Per capirci ancora meglio: quando nell’estate l’ARNONE anticipa i soldi alla signora “Maria D.” lo fa anche prendendo per buone le dichiarazioni di F. G. che comunica di stare ultimando un atto notarile di vendita immobiliare che entro la fine del mese di ottobre 2010 consentirà di poter pagare interamente tutte le pendenze con la Cooperativa TRE S e, parzialmente, con le signore “D.”
A fine ottobre 2010, invece, i F. non sono, ancora una volta, in grado di effettuare interamente i pagamenti prestabiliti e rinviano di altri due mesi la prospettata soluzione dei problemi economici. E così, ARNONE si determina a continuare ad anticipare le somme alla signora “Giovanna D.”, somme a questa necessarie per le sue esigenze familiari.
Ma vi è ancora di più: la disponibilità di ARNONE trova anche giustificazione in un torto che l’ARNONE, oggettivamente e suo malgrado, sa di avere nei confronti della signora “Giovanna D.”. La signora ha subito un incidente stradale, è stata tamponata, ha riportato danni assieme alla figlia minore. Si è rivolta ad ARNONE al fine di ottenere il risarcimento del danno, l’avv. ARNONE ha contattato l’investitore, quindi l’avvocatessa indicata dall’investitore, ha predisposto (secondo le ricostruzione ammessa dall’investitore che si attribuiva la colpa del tamponamento) il cosiddetto modulo C.I.D, ha incaricato il proprio consulente medico legale dott. D. di visitare la signora e la figlia. e, per porre in essere tali procedure ha impiegato alcune settimane, alcuni mesi, rispetto all’incidente che era avvenuto a fine estate 2010 e alla successiva guarigione, avvenuta in autunno. Quindi ha raccolto i documenti medici e ha consegnato il modulo C.I.D. alla avvocatessa che difende l’investitore, la collega G.. L’avvocatessa ha consegnato il modulo all’investitore per la firma e la consegna alla compagnia assicuratrice. L’investitore, tale C., ha ritenuto opportuno perdere il modulo C.I.D. e rendersi in qualche misura “difficilmente reperibile”. Il risarcimento dovuto alla signora per il tamponamento subito poteva quantificarsi in una cifra prossima ai 5.000 euro. E, per l’appunto, l’avv. ARNONE ha ritenuto di tranquillizzare la signora “Giovanna D.”, manifestando la sua disponibilità ad anticipare le piccole somme che poi potevano essere restituite al momento della liquidazione da parte dell’assicurazione.
TERZA FALSITA’
A pag. 3, la signora “Giovanna D.” opera un racconto, totalmente fantasioso, dello svolgimento delle trattative e del contratto di compravendita per la vendita dell’immobile ai signori F.. Ed invero, lo fa contraddicendosi più volte.
Dichiara “Io dissi all’avv. ARNONE, già munito della procura a vendere, di contattare i F. per questa compravendita” e, prima ancora, la stessa afferma: “L’avv. ARNONE ci chiese che lo zio V., titolare della proprietà del villino a partire dal 2005, conferisse a lui, avv. ARNONE, la procura a vendere il villino”.
Successivamente, la signora dichiara: “Se non ricordo male, nel mese di settembre – ottobre 2009, l’avv. ARNONE chiedeva al sig. F. G. se fosse interessato all’acquisto del villino in questione.”
I fatti si sono svolti in modo molto diverso.
a) su richiesta insistente dei signori “D.” l’avv. ARNONE contatta, nell’autunno del 2009, il sig. F. G., che aveva già formulato, un anno prima, all’agenzia immobiliare del dott. C. (Immobiliare S. Angelo) l’offerta di 270.000 euro per l’acquisto dell’immobile. L’agenzia era stata all’uopo incaricata, per un anno intero, dalle sorelle signore “D.”;
b) quando l’avv. ARNONE contatta il sig. F. G. non ha alcuna procura a vendere, lo contatta nell’interesse dei signori “D.” per chiedere se è ancora interessato a comprare e se è disponibile ad aumentare il prezzo d’acquisto rispetto ai 270.000 offerti al mediatore C.;
c) l’avv. ARNONE non ha mai chiesto alcuna procura a vendere il villino, contrariamente a quanto testualmente dichiarato dalla signora “Giovanna D.”, bensì accetta di ricevere la procura dal C. V., per la banalissima ragione che quest’ultimo, formale proprietario dell’immobile, è anziano, con problemi di salute e residente a Lampedusa, da dove non intende muoversi, peraltro per avere solo fastidi relativamente alla precedente vicenda dell’intestazione fittizia, per la quale egli aveva già fatto un favore alle nipoti e alla sorella;
d) l’avv. ARNONE, per questa ragione, alla fine dell’anno 2009, accetta di aver conferita la procura a vendere che, per il legale è solo un’ulteriore incombenza.

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