mercoledì 18 aprile 2012

"Propongo un nuovo sondaggio alla IPR. Suona meglio Alfanocchio o Pinocchiano?"


CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

Oggi 18 aprile 2012, ore 12,00 presso lo studio avv. Arnone
“Il sondaggio truccato di Alfano”

Arnone: “Propongo un nuovo sondaggio da affidare alla IPR: è meglio Alfanocchio o Pinocchiano? Taroccati ufficialmente, alla fonte, le previsioni della IPR per le elezioni del sindaco di Agrigento.

Ho scoperto il colossale imbroglio, da veri pinocchi, posto in essere da Alfano, anzi da Alfanocchio, o – se si preferisce – da Pinocchiano, e dai suoi collaboratori, con il cosiddetto sondaggio che dava Pennica primo e Lo Bello seconda. I signori giornalisti leggano quanto segue ben piantati sulla sedia: il sondaggio è frutto di una “ponderazione” con i risultati delle Politiche del 2008 e delle liste del Consiglio Comunale del 2007.
E poiché le politiche del 2008 le ha stravinte Berlusconi, adesso Pennica, viene previsto come vincitore, con il 38%. E sempre sulla base delle Politiche 2008, essendo arrivato il Partito Democratico di Veltroni secondo, adesso la candidata Lo Bello, che dispone del simbolo del Partito Democratico, viene prevista come seconda, con il 23%.
Ancora più incredibile la previsione che dà Arnone quarto con il 13%: il risultato di Arnone non può ponderarsi con niente, visto che Arnone si sta candidando da solo, senza il sostegno di alcun partito, tantomeno di partiti presenti alle elezioni Politiche.
Adesso si spiega la differenza tra il serissimo sondaggio IPSOS, che dà Arnone nettamente in testa con il 31,2% e con il sindaco uscente secondo al 26%, il candidato del PDL al 10% e quello del PD al 4%, con il cosiddetto sondaggio IPR, che capovolge tali previsioni, dando il candidato del PDL primo, addirittura al 38% e il candidato ufficiale del PD al 23%.
La IPSOS si era limitata chiedere agli intervistati chi era il candidato sindaco che preferivano, cioè che ritenevano più in grado di amministrare la città e al quale, presumibilmente, avrebbero dato il proprio voto.
La IPSOS, avendo realizzato il sondaggio a febbraio, aveva proposto agli intervistati i nomi di Arnone e Zambuto, candidati già certi a quella data, nonché i big dei partiti e del movimento Epolis. Per il partito di Alfano era stato proposto colui che a quella data appariva il candidato più probabile, ovvero il parlamentare europeo Salvatore Iacolino, quindi per Epolis, all’epoca associazione anticasta e antipartiti, il dott. Minacori, mentre per il PD il leader e parlamentare agrigentino Angelo Capodicasa. I risultati, a tutti noti e regolarmente pubblicati sul sito ministeriale, erano Arnone primo con il 31,2, a seguire l’uscente Zambuto con il 26,0, Minacori con il 16%, Iacolino 10%, Capodicasa 4%, nonché il leader dell’MpA Di Mauro con l’11%.
Sconfortati dall’andamento della campagna elettorale, ecco che Alfanocchio (o Pinocchiano) e i suoi amici hanno la bella pensata di commissionare alla IPR Marketing un sondaggio del tutto particolare: il vincitore delle elezioni comunali di Agrigento non viene previsto attraverso le interviste telefoniche come aveva fatto la IPSOS, bensì mediante la “ponderazione”, ovvero l’inserimento di elementi pseudo – statistici del tutto improbabili, quali i voti riportati dalle liste di Berlusconi e Veltroni alle Politiche 2008, voti rispettivamente caricati sul candidato Pennica e sulla candidata Lo Bello che così “schizzano” addirittura al 38% e al 23%.
Adesso è utile raccontare come si è scoperta la truffa in danno dell’opinione pubblica agrigentina, ignobilmente perpetrata da Angelino e dai suoi collaboratori.
L’altro ieri, lunedì, gli imbroglioni alfaniani – seguendo i più luminosi esempi del maestro Silvio Berlusconi – diffondono seccamente il mirabolante sondaggio con Pennica al 38% e la Lo Bello al 23%. Arnone, previsto come vincente dalla IPSOS, è penultimo con il 13%. Nessuna spiegazione viene diffusa in ordine alle singolarissime modalità con le quali si è pervenuti a questo risultato. Diffondere i risultati in questo modo, senza spiegare quali sono i criteri utilizzati, è vietato dalle leggi dello Stato Italiano che, con la Legge 28/2000, artt. 8 e 10, attribuisce tra l’altro ad un intervento immediato della Guardia di Finanza il controllo e le sanzioni sui sondaggi fasulli. La legge impone che quando si vogliono dare pubblici gli esiti di un sondaggio occorre fare la pubblicazione integrale dei dati sull’apposito sito ufficiale (www.sondaggipoliticoelettorali.it) tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ieri mattina parte la diffida di Arnone ad Alfano. Arnone dice al segretario del Partito dei Pinocchi: la legge la rispettate voi o provvedo a farvela rispettare io, con la Guardia di Finanza? Vi diffido a pubblicare sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio, immediatamente, con le modalità previste dalla legge, tutte le informazioni sui metodi con i quali è stato costruito il sondaggio. Nel pomeriggio di ieri, le informazioni vengono tirate fuori e, come al solito, le bugie hanno le gambe corte.
Chiunque, collegandosi a detto sito, alla voce che riguarda le modalità del sondaggio, apprende che i risultati emersi dalle telefonate (testualmente) sono stati ponderati… per voti di lista alla Camera e alle precedenti elezioni Comunali. In linguaggio corrente significa che il sondaggio della IPR Marketing prevede la vittoria di Pennica perché … alle elezioni del 2008 ha vinto Berlusconi. E la Lo Bello, secondo IPR, arriverà seconda… come le liste del PD alle precedenti elezioni. E Arnone è penultimo perché le elevatissime preferenze degli intervistati non possono essere ponderate con nulla, non disponendo Arnone di alcun simbolo di partito.
E’ prevedibile che adesso Silvio Berlusconi si incazzerà parecchio, perché il mendacio di questo sondaggio è tale da far impallidire le notizie dei sondaggi bugiardi, a suo tempo diffusi da Berlusconi, secondo i quali Silvio aveva un consenso e un apprezzamento del popolo italiano pari all’80% dei nostri concittadini, cioè raggiungeva quasi il consenso bulgaro che gli tributavano le escort dei bunga bunga. Consenso massimo registrato a fine serata, al momento della busta. Anche il momento in cui si fanno i sondaggi è importante.
Si ritiene utile ricordare agli organi di informazione che hanno diffuso il sondaggio fasullo che adesso hanno il dovere della rettifica, previsto dalle norme che, ad ogni buon conto, di seguito si riportano.  

Agrigento, 18 aprile 2012
Avv. Giuseppe Arnone
Consigliere Comunale P.D.


LEGGE 28.2000

ART. 8

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

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