“Caso Gaziano”, Arnone: Grillo non può parlare a nome della classe forense agrigentina
“Stimo grandemente – afferma Arnone – l’avv. Gaziano, l’ho sostenuto alle elezioni di Presidente dell’Ordine e, poiché Gaziano ed io siamo probabilmente i legali che più sono professionalmente contrapposti (io mi occupo prevalentemente di difendere le parti offese, Gaziano gli imputati), ma anche avversari, il rapporto tra me e il Presidente è quello che più di ogni altro può mettere in luce la grande professionalità, la linearità e la correttezza di Nino Gaziano. Sono stato tra i primissimi a chiamarlo dopo la notizia che lo riguardava, gli ho offerto la mia disponibilità alla difesa e gli ho manifestato piena solidarietà, umana e professionale, nella convinzione che saprà, in tempi, brevi chiarire la sua posizione e diradare ogni nube. Detto questo, mentre è da apprezzare la sobrietà e serenità di Gaziano, anche pienamente confacente al suo ruolo”.
Secondo Arnone, diversa è la valutazione pubblica che opportunamente va espressa per prendere, quale classe forense, le distanze da Grillo e dalla sua inutile e dannosa polemica con la Magistratura palermitana.
“Forse Grillo non si rende neanche conto – ammonisce Arnone – che la sua esternazione fa allo stesso Presidente Gaziano e all’intero Ordine degli Avvocati di Agrigento. Tra me e Grillo vi è certamente un ignorante della procedura penale e nel diritto costituzionale: leggo nel suo scritto che esisterebbe un “principio di segretezza cui deve uniformarsi la notifica di un avviso di garanzia”. Ed ancora, si scopre che, secondo Grillo, esisterebbero “regole processuali e costituzionali che impongono la segretezza delle notificazioni degli avvisi di garanzia”. Io ho sempre saputo che il principio di segretezza riguarda solo ed esclusivamente l’attività di indagine, in relazione alla posizione degli indagati. Cioè che, quando un atto è portato a conoscenza dell’indagato, quell’atto non è più segreto. Evidentemente, Grillo ha studiato su libri diversi. E’ poi del tutto ovvio che l’avviso di garanzia non può costituire l’anticipazione della sentenza, ma è solo e soltanto un fatto – interlocutorio, parziale e momentaneo all’interno del processo – che, in uno Stato democratico, ove vige la libertà di informazione, è sottoposto alla valutazione dell’opinione pubblica. E il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata vale sia quando l’avviso di garanzia lo riceve il comune cittadino, sia quando lo riceve una personalità investita di cariche pubbliche di rilievo”
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