martedì 17 aprile 2012

"Diffusi a tuo nome sondaggi taroccati. Ti chiedo una pubblica smentita, o faremo ridere l'Italia"



All’on. Angelino Alfano
e, p.c.   agli organi di stampa agrigentini

Giuseppe Arnone: “Angelino, chiarisci se sei vittima della cialtronata della diffusione illegale e mistificatoria del sondaggio della IPR Marketing, diffusione avvenuta a tuo nome, ovvero se, come penso, gli autori di cotanta offesa alla intelligenza e dignità degli agrigentini abbiano pure carpito la tua buona fede”.

Gentile segretario Alfano,
il reciproco rispetto che da sempre ci contraddistingue, mi spinge, prima di investire gli Organi competenti previsti dalla legge 28/2000, art. 8, ed in primis la Guardia di Finanza, a chiederti di chiarire pubblicamente per le vie civili e bonarie, per il grande rispetto che dobbiamo portare agli agrigentini, la scandalosa e mendace diffusione del sondaggio operata ieri, appunto a tuo nome.
Il sondaggio in questione non era un sondaggio sulle preferenze degli agrigentini per l’elezione del nuovo sindaco, bensì un sondaggio sulle intenzioni di voto degli agrigentini per le liste al Consiglio Comunale.
I cialtroni che lo hanno diffuso, violando puntuali comandamenti dell’art. 8 della L. 28/2000 (che di seguito riporto) hanno truffaldinamente spacciato quali risultati delle intenzioni di voto sui candidati a sindaco il sondaggio sulle liste presenti al Consiglio Comunale.
Com’è noto, con la nuova legge regionale, il voto tra Consiglio Comunale e sindaco è totalmente separato e disgiunto, tant’è che io sono candidato a sindaco in assenza di alcuna lista a supporto e farò votare per la lista “Agrigento Bene Comune”, collegata con altro candidato a sindaco.
La violazione operata da chi ha diffuso a tuo nome il sondaggio è semplicissima, in quanto si è omesso di comunicare al cittadino quali erano le domande rivolte al campione degli  elettori oggetto del sondaggio: agli elettori è stato chiesto per quale lista avrebbero votato per il Consiglio Comunale, questa domanda è stata nascosta. E’ stata invece fatta la somma delle singole liste a sostegno dei candidati a sindaco, pervenendo a risultati del tutto falsi, mendaci e fuorvianti.
Si è presentato alla gente il risultato, fasullo, che prevede il ballottaggio tra Salvatore Pennica e Mariella Lo Bello, sol perché i due sarebbero quelli che hanno il sostegno delle liste più forti nel prendere il consenso esclusivamente in consiglio comunale. Ma, come abbiamo detto, consiglio comunale e sindaco sono totalmente sganciati e dunque il risultato, così composto, è pressoché fasullo.
Ma la mascalzonata è particolarmente grave perché la violazione della legge (riportata sotto) comprende anche la mancata comunicazione al Servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del risultato del sondaggio, a cura dell’Agenzia che lo ha realizzato.
L’agenzia, ovviamente, essendo seria, non avrebbe mai posto in essere una così grande cialtronata ingannatoria.
Caro Angelino, grazie al candidato Pennica e all’apporto che gli sta fornendo il sig. Sgarbi, sindaco uscente di un comune sciolto per mafia, il mio omonimo Giuseppe Arnone, soggetto della cui famiglia e dei cui legami ampiamente parlano i pentiti, sta paurosamente scivolando verso il basso. E adesso sono comprensibili a tutti le resistenze che ampi settori del tuo movimento hanno posto in essere rispetto alla candidatura, così malamente caratterizzata, dell’avv. Pennica.
Adesso ci si mette pure la truffa ai danni degli agrigentini del sondaggio fasullo, o fasullamente comunicato.
Nel concludere, voglio ricordarti qual è la correttezza con la quale occorre procedere nel diffondere i sondaggi di opinione, correttezza e rispetto delle leggi che io ho puntualmente osservato nel diffondere il sondaggio IPSOS commissionato dai miei amici.
Gli organi di informazione hanno ricevuto direttamente i documenti dalla IPSOS, la IPSOS ha inviato i dati esattamente come imposto dalla legge alla Presidenza del Consiglio, e infatti risultano pubblicati sull’apposito sito ministeriale (www.sondaggipoliticoelettorali.it)
Qui di seguito riporto,anche a beneficio degli organi di informazione, gli esiti veri del sondaggio IPSOS, cioè la risposta fornita alla domanda “tra questi candidati, chi votereste?
Giuseppe Arnone           31,2%
Marco Zambuto              26,0 %
Paolo Minacori                 16,8 %
Roberto Di Mauro          11,3 %
Salvatore Iacolino           10,6 %
Angelo Capodicasa         4,1 %

Conclusivamente, io spero proprio, caro Angelino, che tu – a stretto giro – possa liberarti dall’infamante accusa di essere regista e mandante di una simile cialtronata ai danni dell’elettorato agrigentino, anche per evitare il bagno di indecenza e di vergogna che l’intera città verrebbe a subire innanzi all’opinione pubblica nazionale, per responsabilità di chi pensa che nelle campagne elettorali tutto sia permesso, pure tentare di truffare gli elettori.
Come comprenderai, mi verrebbe facile far esplodere la vicenda sulla stampa nazionale, visto che il sondaggio fasullo viene diffuso a nome del segretario nazionale del Partito più rappresentato in Parlamento. Ma per il rispetto che nutro nei confronti tuoi e soprattutto dell’intera città, preferisco prima provare a chiarire nel modo più minimale e bonario.
Qualora, entro questa mattina, non perverrà il comunicato di specificazione e smentita da parte del PDL, interverrà come prevede l’art. 10 pure riportato di seguito, la Guardia di Finanza, nonché gli altri Organi deputati a sanzionare e punire simili indecenze, ripristinando la legalità.
Agrigento, 17 aprile 2012
Avv. Giuseppe Arnone
Consigliere Comunale P.D.


LEGGE 28.2000

ART. 8

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.



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